Il D.V.R., ovvero Documento di Valutazione dei Rischi, come definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico).
Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità, ed il piano di miglioramento per il futuro.
Inoltre il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e l’individuazione delle mansioni che spongono i lavoratori a rischi specifici.
Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche.
In ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate definite all’art 6, comma 8f del D.Lgs 81/08.